per contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA, l’articolo 21, DL 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare per via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a € 3.000.
Con il Provvedimento del 22 dicembre 2010, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato piena attuazione alla disciplina indicando che sono obbligati alla comunicazione telematica tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA, quindi anche la Vostra Azienda, che effettuano:
- Operazioni soggette a fatturazione obbligatoria, di importo uguale o superiore a € 3.000 (al netto dell’IVA)
- Operazioni non soggette a fatturazione obbligatoria (in particolare: emissione scontrini o ricevute fiscali), per le quali il limite stabilito si eleva a € 3.600 (IVA compresa).
Il Provvedimento ha posto particolare attenzione ai contratti dai quali derivino corrispettivi periodici (es.: appalto, fornitura, somministrazione) per i quali la comunicazione è necessaria soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000.
Sono inoltre state individuate quattro tipologie di operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione, in quanto già controllate dall’Amministrazione Finanziaria:
- Importazioni
- Esportazioni (articolo 8, comma, 1, lettere a) e DPR 633/1972
- Operazioni già soggette ad adempimento Black List
- Operazioni già oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe Tributaria (es.: contratti di assicurazione, energia elettrica, telefonia, gas e acqua, etc.)
Non sono state escluse, e pertanto dovranno essere comunicate telematicamente, le operazioni intracomunitarie, anche se già soggette a presentazione telematica tramite il modulo Intrastat, in quanto tali comunicazioni non contengono tutti gli elementi di dettaglio previsti dalla nuova normativa.
L’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate è annuale, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il Provvedimento ha disposto una graduale introduzione del nuovo obbligo:
- per il periodo di imposta 2010, il termine ultimo di trasmissione dei dati è fissato per il 31/10/2011 e dovranno essere comunicate esclusivamente le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, la cui soglia di € 3.000 è stata elevata a € 25.000.
- per il periodo compreso tra il 01/01/11 e il 30/04/11, entra in vigore la soglia di € 3.000 per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (e non dovranno essere oggetto di comunicazione le operazioni non soggette a fatturazione obbligatoria)
- dal 01/05/2011, la disposizione troverà piena attuazione e gli obblighi di comunicazione saranno estesi anche alle operazioni a fatturazione non obbligatoria, fermo restando i limiti di importo:
· non inferiori a € 3.000 (al netto dell’IVA) per le operazioni soggette ad obbligo fatturazione
· non inferiori a € 3.600 (al lordo dell’IVA) per le operazioni non soggette ad obbligo fatturazione
L’omessa presentazione telematica o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa, da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.
In un’ottica di continua evoluzione dei servizi offerti e di costante attenzione alle esigenze di adeguamento fiscale dei propri Clienti, è stato realizzato un nuovo modulo di Infolib che consente di:
- reperire i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA
- produrre le stampe di controllo
generare il file telematico da trasmettere tramite il servizio internet Entratel (Fisconline) direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati (commercialisti, associazioni, etc.).